Secondo la percezione comune, al cui delinearsi concorrono in modo determinante tante rappresentazioni mediatiche, il criminologo costituirebbe una figura professionale immancabilmente correlata all’investigazione criminale. Si giunge, talvolta, persino a sovrapporlo al criminalista, al tecnico della scientifica chiamato a effettuare i rilievi sulla scena del crimine. Nel migliore dei casi, sempre nella narrazione comune, il criminologo si identifica nel criminal profiler, in colui che viene chiamato a proporre valutazioni sulle peculiarità personologiche e comportamentali dell’autore sconosciuto di un fatto criminoso, allo scopo di fornire suggerimenti utili (si spera) alla sua individuazione. Equiparazione comprensibilmente idonea a scontentare più di un criminologo, che certo scaturisce da una visione semplificata e generalizzata delle prerogative dello studioso dei fenomeni criminali.

Se, da un lato, tale studioso si impegna ad affrontare il suo tema di riferimento anche in ambiti diversi da quelli più direttamente correlati all’indagine criminale e con approcci metodologici lontani dall’inchiesta poliziesca, dall’altro è innegabile che il suo apporto lato sensu investigativo è suscettibile di rivelarsi utile, non fosse che in termini di indirizzo e orientamento dell’attività di chi indaga.

Il contributo che il criminologo è in grado di offrire ai fini della ricostruzione della dinamica di un evento criminoso e dell’individuazione del suo responsabile assume varie possibili connotazioni, di cui qui riportiamo una efficace sintesi che, con riferimento all’ambito giudiziario italiano, lo vede nel ruolo di consulente tecnico del Pubblico Ministero (o dell’avvocato difensore) nonché di ausiliario di Polizia Giudiziaria “per interpretare le modalità esecutive di un’azione criminosa, per valutare l’attendibilità o meno di un teste o dell’indagato sottoposto ad interrogatorio, per intervistare la vittima o il minore traumatizzati dall’evento criminoso, per delineare, infine, il profilo dell’ipotetico criminale (criminal profiling).”[1]

Queste, dunque, le possibili tipologie di intervento del criminologo investigativo. Per quanto riguarda, in particolare, il criminal profiling, è stato definito come “la tecnica di analisi degli schemi del comportamento durante la commissione di un crimine o una serie di crimini con autore non noto, attraverso cui è possibile costituire un profilo descrittivo del probabile autore del crimine in questione.”[2]

E, con riferimento in particolare al modello approntato dall’Unità di Analisi Comportamentale dell’F.B.I., le caratteristiche e le finalità di tale tipologia di analisi investigativa vengono così individuate da Hazelwood e Michaud (2009): “Nel senso in cui la parola è usata nella Bsu [Behavioral Science Unit], un profilo è un elenco di tratti caratteristici di un individuo non identificato. Non consente di dare un nome e un indirizzo a un Unsub [Unknown Subject, soggetto ignoto] ma se eseguito in maniera corretta identifica il tipo di personalità del criminale, aiutando la polizia a restringere il campo delle indagini.”[3]

Dalla scena di un crimine possono dunque derivare elementi attestanti determinate modalità di comportamento del soggetto ignoto. E il tratteggio dei suoi caratteri personologici, il tentativo – da effettuare con ogni cautela – di inquadrarlo entro categorie fenomenologico-comportamentali note, non può che attingere a dati provenienti dalla pregressa ricerca criminologica avente appunto a oggetto le peculiarità di individui riconducibili alla tipologia di crimine presa in considerazione.

Per la verità, dal punto di vista metodologico, proprio con riferimento a tale aspetto, alcuni Autori ritengono di dover distinguere tra criminal profiling induttivo e deduttivo, riferendo solo alla prima tipologia, in sede di elaborazione di una analisi comportamentale a scopi investigativi, il ricorso alla menzionata, pregressa casistica criminologica.

Osservano, in proposito, che il profiling deduttivo si focalizzerebbe esclusivamente sui dati provenienti dallo specifico caso criminale in esame e solo da questo sarebbe in grado di trarre utili inferenze, senza doversi riferire a esperienze precedenti e alle conclusioni di ordine generale da queste ricavabili.[4]

D’altra parte, lo stesso criminologo che ha introdotto la distinzione e proposto un modello di profiling deduttivo, Brent Turvey, pur deplorando che molti suoi colleghi pongano appunto a fondamento del profilo di un soggetto ignoto categorizzazioni generali di condotte criminali ricavate dalla ricerca, ne elabora, e impiega, una propria, a sua volta specificamente basata su “comportamenti e motivazioni.”[5]

Ed è pur vero che gli stessi profili cd. induttivi non possono prescindere da valutazioni direttamente derivanti dai tratti peculiari del caso in esame (in tale prospettiva definibili “deduttive”), da cui non di rado scaturiscono inferenze assai utili a fini investigativi, non necessariamente correlati ad acquisizioni pregresse. Del resto, considerano Kocsis e Palermo (2007)[6], tale distinzione non risulta effettivamente suscettibile di concrete applicazioni, in quanto fondata sul tentativo di riferire paradigmi del pensiero filosofico alle dinamiche cognitive del cervello umano. Quest’ultimo ben difficilmente riuscirebbe a imporsi di adottare un solo approccio analitico, rinunciando del tutto all’altro.

Il ricorso alle generali categorie criminologiche sembra, in ogni caso, una risorsa assai preziosa in sede di elaborazione di un profilo. A titolo di esempio, se ci si trova nella necessità di tracciare, partendo dall’analisi delle correlate scene del crimine, il profilo di un omicida seriale, risulta evidentemente utile attingere alle tipizzazioni di tale categoria di criminale così come prospettate dalla ricerca criminologica, idonee a individuarne peculiarità tendenzialmente ricorrenti (età, retroterra familiare e culturale, attività svolta, dinamiche interazionali, etc.). Si potrebbe affermare che il profiling costituisca il punto di incontro tra le risultanze dell’indagine giudiziaria (in particolare, criminalistiche) e le definizioni provenienti dalla ricerca criminologica. Se, quindi, attesa la vastità degli approcci analitici e degli ambiti operativi della disciplina di riferimento, un criminologo può non essere un profiler, un profiler dovrà necessariamente essere un criminologo, sposarne la prospettiva, utilizzarne per i suoi fini gli strumenti e le risorse.


[1] F. Donato, Criminalistica forense. Protocolli e tecniche delle indagini scientifiche, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 42.

[2] M. Soddu, “Unsub profiler e offender profiling”, in Riv. di psicodinam. crim., 2012, n. 2.

[3] R. Hazelwood, S.G. Michaud, Ossessioni criminali, Edizioni Mediterranee, Roma, 2009, p. 117 (Dark Dreams, St Martin Press, New York, 2001).

[4] M. Picozzi, A. Zappalà, Criminal profiling. Dall’analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale, McGraw-Hill, Milano, 2002.

[5] B. Turvey, Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, Academic Press, London, 1999; S.J. Hicks, B.D. Sales, Criminal profiling, Raffaello Cortina, Milano, 2009 (Criminal Profiling. Developing an Effective Science and Practice, American Psychiatric Association, Washington DC, 2006).

[6] R.N. Kocsis, G.B. Palermo, “Contemporary problems in criminal profiling”, in R.N. Kocsis (Ed.), Criminal profiling: international theory, research and practice, Humana Press, Totowa, 2007.

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