{"id":750,"date":"2023-08-16T11:00:25","date_gmt":"2023-08-16T11:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crime-post.it\/?p=750"},"modified":"2023-08-28T07:52:07","modified_gmt":"2023-08-28T07:52:07","slug":"strage-di-ustica-un-libro-ricostruisce-il-processo-per-alto-tradimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.crime-post.it\/index.php\/2023\/08\/16\/strage-di-ustica-un-libro-ricostruisce-il-processo-per-alto-tradimento\/","title":{"rendered":"Strage di Ustica, un libro ricostruisce il processo per alto tradimento"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vicenda processuale per la strage di Ustica ha registrato uno sviluppo problematico e tormentato, che sembra abbia visto in una certa misura contrapposte la verit\u00e0 processuale e la percezione mediatica della vicenda. \u00c8 l\u2019assunto da cui prende le mosse il volume <strong><em>La strage di Ustica. Il processo e le verit\u00e0 oscurate<\/em><\/strong>, di <strong>Giampaolo Filiani<\/strong> e <strong>Gregorio Equizi<\/strong>, recentemente pubblicato da <strong>Bulzoni Editore<\/strong>, casa editrice accademica tra le pi\u00f9 prestigiose del nostro Paese. Gli Autori, avvocati, hanno assistito uno degli imputati nel processo per \u201calto tradimento mediante attentato agli organi costituzionali\u201d, correlato alla strage e conclusosi con l\u2019assoluzione degli imputati in via definitiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La vicenda, com\u2019\u00e8 noto, riguarda l\u2019incidente aereo, avvenuto alle 20,59 del <strong>27 giugno 1980<\/strong> nel Mar Tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le isole italiane di <strong>Ponza<\/strong> e <strong>Ustica<\/strong>. Vi \u00e8 stato coinvolto il <strong>volo di linea IH870<\/strong> della compagnia aerea <strong>Itavia<\/strong>, partito dall&#8217;aeroporto di Bologna-Borgo Panigale e diretto all&#8217;aeroporto di Palermo-Punta Raisi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La partenza del <strong>Dc-9<\/strong> risultava programmata alle 18,15, ma \u00e8 stata posticipata di circa due ore a causa dell&#8217;arrivo in ritardo di un altro aereo. Il volo Itavia ha perso il contatto radio col Centro di controllo d&#8217;area di Roma, responsabile del servizio di controllo del traffico aereo in quel settore e situato presso l&#8217;aeroporto di Roma-Ciampino. E, dalle analisi delle risultanze acquisite, si \u00e8 spezzato in almeno due parti ed \u00e8 precipitato nel mar Tirreno. Nell&#8217;incidente hanno perso la vita tutti <strong>gli ottantuno occupanti dell&#8217;aeromobile<\/strong>, tra passeggeri ed equipaggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sviluppo problematico e tormentato, abbiamo detto, quello del processo relativo al caso, di cui il citato volume ricostruisce, utilizzando la documentazione disponibile, la parte che ha visto imputati, poi definitivamente assolti, degli appartenenti all&#8217;<strong>Aeronautica Militare<\/strong>. E ribadisce conclusioni che si pongono in antitesi rispetto alle modalit\u00e0 con cui la vicenda \u00e8 comunemente percepita dal pubblico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica3-messaggero-1280x720-1-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-753\" width=\"1141\" height=\"642\" srcset=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica3-messaggero-1280x720-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica3-messaggero-1280x720-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica3-messaggero-1280x720-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica3-messaggero-1280x720-1.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1141px) 100vw, 1141px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><sup>Il <em>Messaggero<\/em> del 28 giugno 1980<\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>La Commissione stragi e l\u2019ipotesi del missile<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel 1989 la <strong>Commissione Stragi<\/strong>, istituita con la legge n. 172 del 17 maggio 1988 e presieduta dal senatore <strong>Libero Gualtieri<\/strong>, ha deliberato di includere tra le proprie competenze anche le indagini relative alla sciagura di Ustica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La possibilit\u00e0 che l\u2019aereo fosse stato abbattuto da un missile nel corso di una battaglia aerea, pure ventilata, non \u00e8 stata presa in considerazione dal governo presieduto da <strong>Francesco Cossiga<\/strong>. Ascoltato in Commissione, l&#8217;ex ministro <strong>Rino Formica<\/strong> ha dichiarato di ritenere verosimile tale ipotesi, da lui gi\u00e0 sostenuta in un&#8217;intervista del 1988 al settimanale <em>l&#8217;Espresso<\/em>: ha riferito che, a prospettare tale possibilit\u00e0 era stato, all\u2019epoca, il generale <strong>Saverio Rana<\/strong>, presidente del Registro Aeronautico Italiano che, all&#8217;indomani della sciagura e all\u2019esito di un primo esame dei dati radar, avrebbe appunto menzionato la possibilit\u00e0 di <strong>un attacco da parte di un caccia<\/strong>. Formica ha definito il generale Rana, nel frattempo deceduto, \u201cun compagno, un amico\u201d<a id=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> nel quale aveva piena fiducia e precisato di aver riferito tale scenario, comunque basato solo su opinioni e intuizioni e non su certezze, al ministro della Difesa <strong>Lelio Lagorio<\/strong>. Il 6 luglio 1989, ascoltato a sua volta in Commissione, Lagorio, a proposito di ci\u00f2, ha dichiarato: \u201cMi parve una di quelle improvvise folgorazioni immaginifiche e fantastiche per cui il mio caro amico Formica \u00e8 famoso.\u201d<a id=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\">[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica-emilio-nuova_27111052.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-754\" width=\"1139\" height=\"606\" srcset=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica-emilio-nuova_27111052.jpg 921w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica-emilio-nuova_27111052-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/ustica-emilio-nuova_27111052-768x409.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1139px) 100vw, 1139px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><sup>L&#8217;ipotizzata battaglia aerea<\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>Il procedimento giudiziario per alto tradimento<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il procedimento relativo agli autori della strage, rimasti ignoti, non si \u00e8 mai celebrato, la correlata istruttoria si \u00e8 conclusa con un non luogo a procedere nel 1999.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda quello incentrato sulle attivit\u00e0 di depistaggio ipotizzate nei confronti di alti ufficiali dell&#8217;aeronautica militare italiana, le indagini si sono concluse il <strong>31 agosto 1999<\/strong>, con una corposa ordinanza di rinvio a giudizio-sentenza istruttoria di proscioglimento (procedimenti penali n. 527\/84 e n. 266\/90), che ha escluso le ipotesi di una bomba a bordo e di un cedimento strutturale, individuando quindi le cause della sciagura in <strong>un evento esterno al Dc-9<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ordinanza si legge che l\u2019inchiesta sarebbe stata \u201costacolata da reticenze e false testimonianze, sia nell&#8217;ambito dell&#8217;aeronautica militare italiana sia della Nato, le quali hanno avuto l&#8217;effetto di inquinare o nascondere informazioni su quanto accaduto.\u201d<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste le conclusioni: \u201cL&#8217;incidente al Dc-9 \u00e8 occorso <strong>a seguito di azione militare di intercettamento<\/strong>, il Dc-9 \u00e8 stato abbattuto, \u00e8 stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un&#8217;azione, che \u00e8 stata propriamente <strong>atto di guerra<\/strong>, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro Paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.\u201d<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il processo \u00e8 iniziato il 28 settembre 2000, dinanzi alla terza sezione della <strong>Corte di Assise di Roma<\/strong>; le udienze, 272, si sono celebrate nell&#8217;aula-bunker di Rebibbia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 30 aprile 2004, la Corte ha assolto dall&#8217;imputazione di alto tradimento \u2013 per avere gli imputati turbato (e non impedito) le funzioni di governo \u2013 i generali <strong>Corrado Melillo<\/strong> e <strong>Zeno Tascio<\/strong> &#8220;per non aver commesso il fatto&#8221;. Nei confronti del generale <strong>Lamberto Bartolucci<\/strong> (Capo di Stato Maggiore) e del generale <strong>Franco Ferri<\/strong> (Sottocapo di Stato Maggiore) si \u00e8 invocata invece l\u2019intervenuta prescrizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parimenti accertata la prescrizione con riferimento a ulteriori imputazioni (falsa testimonianza, favoreggiamento, etc.) relative ad altri militari. Non pi\u00f9 sussistente, infine, il reato di abuso d&#8217;ufficio, per intervenute modifiche normative.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza \u00e8 stata impugnata e, il 15 dicembre 2005, la <strong>Corte d\u2019Assise d\u2019Appello di Roma<\/strong> ha assolto i generali <strong>Bartolucci<\/strong> e <strong>Ferri<\/strong> dall\u2019imputazione di alto tradimento \u201cperch\u00e9 il fatto non sussiste\u201d. Giudizio confermato, il 10 gennaio 2007, dalla prima sezione penale della <strong>Corte di Cassazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>\u201cCongruamente motivata\u201d la tesi del missile?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel febbraio dello stesso anno, l\u2019ex presidente della Repubblica <strong>Francesco Cossiga<\/strong>, all\u2019epoca dei fatti capo del Governo, ha dichiarato che l\u2019abbattimento del Dc-9 di Itavia si dovesse attribuire a un missile \u201ca risonanza e non a impatto\u201d, lanciato da un velivolo francese dell&#8217;A\u00e9ronavale, decollato dalla portaerei Clemenceau, e che allora i servizi segreti italiani ne avevano subito informato lui e sottosegretario alla Presidenza in carica, <strong>Giuliano Amato<\/strong>. Scopo dell\u2019azione, abbattere l&#8217;aereo su cui avrebbe viaggiato il <strong>dittatore libico Gheddafi<\/strong>.<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ricostruzione fatta propria da un nuovo procedimento giudiziario avviato a Palermo e conclusosi il 28 gennaio 2013 con una sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato quanto stabilito in sede di merito circa il risarcimento dovuto alle <strong>famiglie delle vittime<\/strong> dai <strong>ministeri italiani della Difesa e dei Trasporti<\/strong>, che non si sarebbero adeguatamente adoperati per prevenire il disastro e che, in seguito, avrebbero ostacolato l\u2019accertamento dei fatti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Suprema Corte ha quindi ritenuto <strong>\u201cabbondantemente e congruamente motivata\u201d<\/strong> la tesi \u2013 adottata dai giudici di Palermo pure, a quanto riportano alcune fonti, <strong>senza istruttoria in merito<\/strong><a id=\"_ftnref6\" href=\"#_ftn6\">[6]<\/a> \u2013 secondo cui sarebbe stato appunto un missile ad abbattere il Dc-9 di Itavia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Ustica-Restauto-Dc-9.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-756\" width=\"1139\" height=\"595\" srcset=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Ustica-Restauto-Dc-9.webp 1020w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Ustica-Restauto-Dc-9-300x157.webp 300w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Ustica-Restauto-Dc-9-768x401.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1139px) 100vw, 1139px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><sup>Le operazioni di restauro del Dc-9 Itavia<\/sup><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>Riconsiderando le sentenze del 2005 e del 2007<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo pubblicato da Filiani ed Equizi si focalizza, come detto, sul processo nei confronti degli esponenti dell\u2019Aeronautica Militare, che ha preso avvio dinanzi alla Corte d\u2019Assise di Roma nel 2000 e che \u00e8 culminato con l\u2019assoluzione in via definitiva dei generali Melillo e Tascio e, successivamente, con quella dei generali Bartolucci e Ferri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E qui, Filiani ed Equizi sottolineano il dato accennato all\u2019inizio: <strong>la discrepanza tra la verit\u00e0 processuale (relativa al procedimento in questione) e la percezione generalizzata della vicenda<\/strong>, per quanto riguarda le reali cause dell\u2019incidente. Percezione generalizzata peraltro alimentata, lo abbiamo visto, anche da successive pronunce giudiziali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cIl 27 giugno, ricorrenza della cosiddetta strage di Ustica\u201d, scrivono gli Autori del volume pubblicato da Bulzoni, \u201c\u00e8 l\u2019occasione per ripetere slogan di Stato nel momento del rinnovato dolore per le ottantuno vittime, e torna in scena lo spettacolo mediatico fatto di mistificazioni, alla ricerca del falso scoop. Sono trascorsi pi\u00f9 di quarant\u2019anni e la verit\u00e0 mediatica \u00e8 rimasta la sola ad essere divulgata: la suggestiva, infondata ipotesi della battaglia aerea continua infatti ad alimentare la fantasia di giornalisti e lettori. La verit\u00e0 storica\u201d, proseguono, \u201crischia di rimanere per sempre offuscata, mentre la verit\u00e0 giudiziaria, scritta a chiare lettere nelle sentenze della Corte d\u2019Assise d\u2019Appello di Roma e della Corte di Cassazione, viene sistematicamente ignorata.\u201d<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Affermazione certamente idonea a innescare ulteriori discussioni e forse polemiche. Anche considerando che il contributo recentemente pubblicato recupera una relazione tecnica richiesta dal giudice istruttore nel corso del procedimento preso in esame e in seguito ritenuta viziata da asserite incongruenze e illogicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale relazione tecnica, elaborata da un collegio di esperti internazionali (<strong>il cosiddetto \u201ccollegio Misiti\u201d<\/strong>) era pervenuta alle seguenti conclusioni: \u201cl\u2019ipotesi dell\u2019abbattimento da missile \u00e8 rigettata; l\u2019ipotesi del cedimento strutturale \u00e8 rigettata; l\u2019ipotesi della collisione in volo \u00e8 rigettata; l\u2019ipotesi di esplosione interna \u00e8 stata considerata come tecnicamente sostenibile; l\u2019ipotesi di quasi-collisione \u00e8 rigettata.\u201d<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conclusioni palesemente difformi dallo scenario sposato in sede giornalistica, adottato nell\u2019ambito delle indagini che hanno costituito la premessa del processo del 2000 conclusosi in Cassazione nel 2007 e, lo abbiamo visto, in seguito recepito nel procedimento culminato con la condanna dei ministeri e con la pronuncia della Suprema Corte del 2013.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>La sentenza di appello (15 dicembre 2005)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma la di l\u00e0 delle conclusioni del \u201ccollegio Misiti\u201d \u2013 ribadite in sede di chiarimenti depositati da due degli esperti incaricati (\u201cil lavoro effettuato, a parere dei Periti Firmatari, ha portato certamente ad un risultato utile: il relitto ricostruito nell\u2019hangar di Pratica di Mare non porta alcun segno di abbattimento mediante missile o missili\u201d<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a>), secondo Filiani ed Equizi, <strong>sono le sentenze della Corte d\u2019Assise d\u2019Appello (15 dicembre 2005) e della Corte di Cassa<\/strong><strong>zione (n. 9174 del 10 gennaio 2007) ad alimentare dubbi sull\u2019effettiva causa della sciagura<\/strong>. Il volume qui considerato riporta ampi stralci della sentenza d\u2019appello, tra cui il seguente, particolarmente significativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA differenza delle altre parti processuali che hanno accettato comunque la decisione di questa corte, qualche familiare delle vittime ha definito una vergogna l&#8217;assoluzione&nbsp;oppure ha accusato la magistratura di non aver voluto accertare fino in fondo la responsabilit\u00e0 dell&#8217;accaduto. Questa Corte&nbsp;era ben conscia dell&#8217;impatto negativo di una ulteriore sentenza assolutoria anche nei confronti dei due generali, ma a fronte di commettere un&#8217;ingiustizia, perch\u00e9 tale sarebbe stata la conferma della sentenza o una condanna, andare contro l&#8217;opinione pubblica non costituisce un ostacolo. In quel caso, allora, <strong>si sarebbe trattato di una vergogna perch\u00e9 si sarebbero condannati o ritenuti responsabili di un reato persone nei cui confronti vi era un difetto assoluto di prova<\/strong>\u201d (p. 48).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza fa, quindi, riferimento alle relazioni tecniche volte a individuare la dinamica dei fatti: \u201cLa Commissione [ministeriale, ndr] Luzzatti, con relazione depositata il 16 marzo 1982, concluse ritenendo che la subitaneit\u00e0 dell\u2019evento, la gravit\u00e0 dello stesso e l\u2019alto livello di energia sviluppatosi all\u2019interno dell\u2019aereo potevano trovare riscontro solo nell\u2019ipotesi di cedimento strutturale causato da deflagrazione di ordigno esplosivo. Non si era in grado di affermare se l\u2019ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza o se provenisse dall\u2019esterno dell\u2019aereo. Erano da escludere sia l\u2019ipotesi del cedimento strutturale spontaneo sia quella della collisione con altro velivolo\u201d (p. 4).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Circa il parere degli esperti dell\u2019Aeronautica militare, la sentenza d\u2019appello riporta che l\u2019ipotesi secondo cui la deflagrazione sarebbe stata determinata \u201cda una massa di esplosivo presente a bordo del velivolo, alla luce delle considerazioni fatte, sia dotata di elevata probabilit\u00e0\u201d (p. 5).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cita, infine, i richiamati esiti della relazione del collegio Misiti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E ci\u00f2, precisa la Corte d\u2019Assise d\u2019appello, \u201callo scopo di evidenziare che in tutto il complesso ragionamento effettuato dalla Corte di primo grado per addivenire all\u2019esistenza dei plots -17 e -12 [tracce radar, ndr] e, ma con un salto logico non giustificabile, quindi all\u2019esistenza di un velivolo che volava accanto al Dc-9 Itavia <strong>\u00e8 supportato solo da ipotesi, deduzioni, probabilit\u00e0 e da basse percentuali e mai da una sola certezza<\/strong>. Non \u00e8 stato raggiunto, cio\u00e8, un risultato di ragionevole certezza su un presunto velivolo che avrebbe volato accanto o sotto il Dc-9 Itavia anche successivamente con mezzi di ricerca certamente pi\u00f9 completi ed esaurienti di quelli in essere nel 1980 ma sono <strong>emerse solo mere probabilit\u00e0 di significato, quindi, dichiaratamente neutro<\/strong>\u201d (p. 68).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA ci\u00f2 vanno aggiunti\u201d, prosegue la sentenza della Corte d\u2019Assise d\u2019appello di Roma, \u201ci vari accertamenti e comunicati da cui risulta che tutti gli aerei italiani erano a terra, che i missili di dotazione italiana erano nei loro depositi, che gli aerei militari alleati non si trovavano nella zona del disastro e che nell\u2019ora e nel luogo del disastro non vi erano velivoli di alcun genere.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cTale ricostruzione\u201d, spiega la Corte, \u201ctrova conforto anche nel silenzio dell\u2019aereo della Air Malta, che seguiva a breve distanza il velivolo Itavia, che \u00e8 atterrato tranquillamente a Malta e che non ha segnalato alcunch\u00e9 di irregolare lungo la sua rotta: se vi fossero stati altri velivoli certamente li avrebbe visti e comunicati\u201d (p. 115).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dura la conclusione di questa parte della sentenza: \u201cTutto il resto \u00e8 <strong>fantapolitica o romanzo<\/strong> che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte ottantuno vittime innocenti. In linea del tutto teorica \u00e8 possibile che i fatti si siano svolti come li ha ritenuti il Giudice di primo grado ma <strong>sulle ipotesi non possono costruirsi sentenze di condanna<\/strong>\u201d (p. 116).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ancora: \u201cTutto il resto, non essendo provato, \u00e8 solo <strong>frutto della stampa<\/strong> che si \u00e8 sbizzarrita a trovare scenari di guerra, calda e fredda, un intervento della Libia, la presenza sul posto del suo leader Gheddafi e cos\u00ec via fino a cercare di escogitare un (falso) collegamento con la caduta di un aereo Mig di nazionalit\u00e0 libica avvenuto in data successiva\u201d (<em>Ibidem<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>La sentenza della Cassazione (10 gennaio 2007)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In breve, consideriamo che, nella pronuncia del 10 gennaio 2007, la Suprema Corte ha confermato le valutazioni e le argomentazioni della Corte d\u2019Assise d\u2019appello. Ne riportiamo solo due passaggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cL\u2019ipotesi dell\u2019accusa [attacco aereo, ndr] si fonda sulla pretesa esistenza di tracce (in gergo tecnico denominate \u2018plot\u2019, individuati con i numeri -17 e -12) che furono rilevati da uno solo dei radar attivi la sera del disastro e cio\u00e8 dal radar \u2018Marconi\u2019. Altri radar pi\u00f9 moderni e pi\u00f9 sensibili di quello indicato e quelli dislocati in altre localit\u00e0 <strong>non rilevarono detti plot<\/strong>. Il giudice di primo grado dedusse da tali elementi \u2018una probabilit\u00e0 apprezzabile\u2019 della presenza di almeno un velivolo nei pressi dell\u2019aereo Itavia. La sentenza impugnata [della Corte d\u2019Appello, ndr] ha invece ritenuto che non trattandosi di \u2018elevata probabilit\u00e0 logica\u2019 ovvero di \u2018probabilit\u00e0 prossima confinante con la certezza\u2019 sulla presenza di altro aereo in zona, <strong>questa sola conoscenza non fosse sufficiente a formulare ipotesi di alcun tipo se non supportata da altri elementi<\/strong> [\u2026].\u201d<a id=\"_ftnref10\" href=\"#_ftn10\">[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">N\u00e9, precisa la pronuncia della Suprema Corte in un altro passaggio, si \u00e8 \u201cin presenza di una prova incompleta, poich\u00e9 all\u2019esito di una lunga e complessa istruttoria formale da parte del Giudice Istruttore (durata 19 anni e conclusa con una sentenza-ordinanza di 5468 pagine), seguita da quella dibattimentale con 272 udienze, \u00e8 stata acquisita una imponente massa di dati dai quali peraltro <strong>non \u00e8 stato possibile ricavare elementi di prova a conforto della tesi di accusa<\/strong>.\u201d<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>Quale verit\u00e0<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo Filiani ed Equizi, la pronuncia della Cassazione del 2007 avrebbe dunque segnato la \u201cdefinitiva cancellazione dal piano della realt\u00e0 giudiziaria della suggestiva quanto errata narrazione [abbattimento del Dc-9 Itavia nel corso di una battaglia aerea, ndr] contenuta nell\u2019ordinanza di rinvio a giudizio del dott. Rosario Priore.\u201d<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a> \u201cTuttavia\u201d, aggiungono gli Autori, \u201csul piano mass-mediatico, l\u2019ordinanza Priore continua tutt\u2019ora ad essere divulgata come se il processo Ustica a carico dei vertici dello SMA [Stato Maggiore dell\u2019Aeronautica Militare, ndr] non fosse mai stato celebrato.\u201d<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non manca, nel volume, la prospettazione di uno scenario alternativo e delle dinamiche politico-economiche sottese, sposando la tesi della <strong>connessione<\/strong> della sciagura aerea con un\u2019altra drammatica vicenda della storia italiana recente. \u201cLa storia della strage di Ustica\u201d, si legge, \u201cnon \u00e8 quella del \u2018muro di gomma\u2019 plasticamente rappresentata, anche cinematograficamente, dai portavoce della cultura del sospetto, ma \u00e8 la storia delle \u2018cortine fumogene\u2019 che hanno impedito di raccontare la complessa vicenda storica e giudiziaria senza pregiudizi e preconcetti, o di scorgere le macroscopiche connessioni tra la strage del <strong>volo Bologna-Palermo<\/strong> del 27 giugno e quella della <strong>stazione di Bologna<\/strong> avvenuta a distanza di poco pi\u00f9 di un mese.\u201d<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\">[14]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A queste parole si potrebbe obiettare che, negli sviluppi giudiziari della strage di Ustica, oltre alle esaminate sentenze del 2005 e del 2007, rientri anche <strong>la pronuncia della Cassazione del 2013<\/strong> che, si \u00e8 visto, ha definito \u201cabbondantemente e congruamente motivata\u201d l\u2019ipotesi della battaglia aerea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma il libro qui presentato, a nostro avviso, merita di essere letto, studiato e meditato, <strong>comunque la si pensi sulla vicenda<\/strong>, perch\u00e9 ha il pregio di ricostruire il processo per alto tradimento esclusivamente attraverso le fonti, giudiziarie e tecniche, dando conto nel modo pi\u00f9 approfondito delle problematiche prospettatesi in ogni sua fase.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo si potrebbe definire un avvincente saggio di metodologia della ricerca (storiografica, giornalistica, etc.): lo studio di casi tanto drammatici e complessi come quello qui considerato deve imprescindibilmente prendere le mosse dalle risultanze investigative e giudiziarie. Pu\u00f2 sembrare, questa, una precisazione superflua ma, in un\u2019epoca in cui, in generale, la \u201cverit\u00e0\u201d viene veicolata attraverso l\u2019incontrollata propagazione mass-mediatica di superficiali e non verificate \u201cenunciazioni\u201d, vale la pena di ribadirlo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/61Nvc2g-NL.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-757\" width=\"1139\" height=\"1595\" srcset=\"https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/61Nvc2g-NL.jpg 500w, https:\/\/www.crime-post.it\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/61Nvc2g-NL-214x300.jpg 214w\" sizes=\"auto, (max-width: 1139px) 100vw, 1139px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> M. Caprara, \u201cUstica, un missile sull\u2019aereo. Me lo disse subito un generale\u201d, <em>Corriere della Sera<\/em>, 28 giugno 2010.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> A. Purgatori, \u201cUstica, atto d&#8217;accusa contro l&#8217;Aeronautica\u201d, <em>Corriere della Sera<\/em>, 20 febbraio 1992.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> Sentenza-ordinanza del giudice istruttore Rosario Priore, 31 agosto 1999.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> \u201cStrage di Ustica, nuove indagini. Sentito Cossiga: un missile francese\u201d, <em>Corriere della Sera<\/em>, 22 giugno 2008.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a id=\"_ftn6\" href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Condanna_dello_Stato_Italiano_nella_strage_di_Ustica\">https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Condanna_dello_Stato_Italiano_nella_strage_di_Ustica<\/a> (consultato il 16 agosto 2023).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> G. Filiani, G. Equizi, <em>La strage di Ustica, il processo e le verit\u00e0 oscurate<\/em>, Bulzoni, Roma, 2023, p. 15.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> G. Filiani, G. Equizi, <em>op. cit.<\/em>, p. 18.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> G. Filiani, G. Equizi, <em>op. cit.<\/em>, p. 236.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> G. Filiani, G. Equizi, <em>op. cit.<\/em>, p. 242.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a id=\"_ftn14\" href=\"#_ftnref14\">[14]<\/a> G. Filiani, G. Equizi, <em>op. cit.<\/em>, pp. 18-19.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fonti immagini:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/statics.cedscdn.it\/uploads\/ckfile\/202006\/ustica%20emilio%20nuova_27111052.jpg\">https:\/\/statics.cedscdn.it\/uploads\/ckfile\/202006\/ustica%20emilio%20nuova_27111052.jpg<\/a> <a href=\"https:\/\/i2.res.24o.it\/images2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/DOMENICA\/2020\/06\/21\/Domenica\/ImmaginiWeb\/Ritagli\/ilsolematera_20200623204500310-kNiE--1020x533@IlSole24Ore-Web.jpg\">https:\/\/i2.res.24o.it\/images2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/DOMENICA\/2020\/06\/21\/Domenica\/ImmaginiWeb\/Ritagli\/ilsolematera_20200623204500310-kNiE&#8211;1020&#215;533@IlSole24Ore-Web.jpg<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda processuale per la strage di Ustica ha registrato uno sviluppo problematico e tormentato, che sembra abbia visto in una certa misura contrapposte la verit\u00e0 processuale e la percezione mediatica della vicenda. \u00c8 l\u2019assunto da cui prende le mosse il volume La strage di Ustica. 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