{"id":1549,"date":"2025-05-31T19:07:00","date_gmt":"2025-05-31T19:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crime-post.it\/?p=1549"},"modified":"2025-06-03T19:11:10","modified_gmt":"2025-06-03T19:11:10","slug":"delitto-serena-mollicone-annullata-lassoluzione-dei-mottola-le-motivazioni-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.crime-post.it\/index.php\/2025\/05\/31\/delitto-serena-mollicone-annullata-lassoluzione-dei-mottola-le-motivazioni-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Delitto Serena Mollicone: annullata l\u2019assoluzione dei Mottola, le motivazioni della Cassazione"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Roma. Depositate le motivazioni della recente sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d\u2019Appello di Roma aveva assolto Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco dall\u2019accusa di aver ucciso Serena Mollicone, la giovane rinvenuta senza vita il 3 giugno 2001 in un boschetto nei pressi di Arce, in provincia di Frosinone.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>\u201cPassaggi motivazionali contraddittori e incomprensibili\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trentaquattro pagine di motivazioni, nelle quali i giudici della I sezione penale della Cassazione considerano tra l\u2019altro, che la sentenza impugnata \u201cha puntualmente riportato le argomentazioni della sentenza della Corte di Assise di Cassino e le corrispondenti critiche degli appellanti (pubblico ministero e parti civili), ha anche dato atto della contrapposizione delle considerazioni delle parti in sede istruttoria, ha evidenziato alcune criticit\u00e0, concludendo\u201d per l\u2019assoluzione \u201csolo per il fatto che esse esistessero. Dando vita in pi\u00f9 punti a passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa Corte di Assise di appello di Roma muove dalle osservazioni della prima Corte, secondo cui \u2018numerosi elementi indiziari, costituenti dei tasselli fondamentali dell\u2019impianto accusatorio del Pm, non sono sorretti da un sufficiente e convincente compendio probatorio\u2019 e secondo cui \u2018dalla stessa istruttoria dibattimentale sono emerse delle prove che si pongono in termini contrastanti rispetto alla ricostruzione dei fatti da parte della pubblica accusa\u2019\u201d, si legge nelle motivazioni. \u201cMa, pur richiamando questo passaggio della sentenza di primo grado, non conferma affatto la sussistenza di prove contrastanti rispetto a detta ricostruzione, affermando, anzi, in pi\u00f9 punti che quest\u2019ultima era del tutto plausibile; ci\u00f2 nonostante, incomprensibilmente dichiara insufficienti gli indizi, senza spiegare se sia possibile una ricostruzione alternativa pi\u00f9 convincente.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Ragionevole dubbio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ancora: \u201cSe \u00e8 vero che il giudice pu\u00f2 pronunciare sentenza di condanna solo se l\u2019imputato risulti colpevole al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio, tuttavia \u00e8 anche vero che lo stesso non pu\u00f2 astenersi dal vagliare le eventuali incertezze manifestatesi per verificare se \u00e8 possibile ricomporle in un quadro coerente e che solo se, all\u2019esito di detta verifica, permangono dubbi, nel senso della possibilit\u00e0 di una spiegazione alternativa dei fatti, ha il dovere di assolvere l\u2019imputato.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Gli accertamenti tecnici<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non mancano riferimenti agli accertamenti tecnici valutati nel corso del giudizio di merito. In particolare, considera la Suprema Corte, gli esiti di quelli della Procura \u201csono ritenuti compatibili con la ricostruzione dell\u2019accusa e gli accertamenti tecnici di controparte non in grado di smentirli, anzi a volte in grado di corroborarli. Eppure si condivide l\u2019asserzione della Corte di Assise di Cassino secondo la quale i consulenti della difesa avrebbero prospettato ipotesi alternative. Anche sul punto vi \u00e8 un\u2019assoluta incoerenza nel ricostruire l\u2019argomento posto a fondamento della motivazione.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Una testimonianza trascurata<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa Corte di Assise di appello risulta avere totalmente trascurato altra fonte di prova assunta dinanzi a s\u00e9 per la prima volta e fatta oggetto di approfondita valutazione nella memoria del procuratore generale\u201d, continuano i magistrati della Cassazione, riferendosi alla \u201ctestimonianza di Iommi (Ramon, barbiere) che ha dichiarato che Marco Mottola era suo coetaneo e andava a farsi tagliare i capelli da lui, che allora stava iniziando a lavorare nel negozio di famiglia, aggiungendo che all\u2019epoca\u201d lo stesso Marco \u201caveva i capelli mesciati e che, immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere di Serena e subito prima del funerale, se li era fatti tagliare, dicendo che i genitori gli avevano detto di far sparire le meche.\u201d Testimonianza che potrebbe risultate significativa perch\u00e9, prima del delitto, Carmine Belli \u2013 il carrozziere in precedenza accusato ingiustamente dell\u2019omicidio di Serena e in seguito assolto in via definitiva \u2013 aveva riferito di aver visto la ragazza litigare con un giovane con i capelli biondi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cIl ragionamento della Corte territoriale, ancora una volta, \u00e8 assolutamente incoerente e contraddittorio da ricadere nuovamente nell\u2019apparenza motivazionale, in quanto, pure a ritenere non grave e preciso l\u2019indizio sulla lite che sarebbe avvenuta al bar Chioppetelle tra Marco e Serena, i dati analiticamente riportati e commentati dalla stessa Corte rendono assolutamente plausibile la sussistenza di un forte motivo di contrapposizione tra i due ragazzi.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Giudizio di rinvio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLe evidenziate apparenze o inesistenze motivazionali, a cominciare dalle conclusioni e con riguardo anche alla mancata assunzione della deposizione del maresciallo Tersigni e alla mancata acquisizione delle intercettazioni relative alla conversazione ambientale del 28 settembre 2008 e alla conversazione telefonica del 10 ottobre 2008 tra l\u2019appuntato Venticinque e la Da Fonseca (di supporto alla verifica di attendibilit\u00e0 di Tuzi e di quest\u2019ultima), impongono l\u2019annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio rispettoso dei principi di diritto sopra menzionati ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma\u201d, ha concluso la Suprema Corte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 15 luglio 2022 i giudici della Corte d\u2019Assise di Cassino avevano assolto dai capi di accusa i cinque imputati di allora: in particolare, il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria \u201cper non aver commesso il fatto\u201d: assolti perch\u00e9 il fatto non sussiste gli altri due carabinieri Vincenzo Quatrale (che era stato accusato di concorso nell\u2019omicidio) e Francesco Suprano (accusato di favoreggiamento).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 12 luglio 2024 la Corte d\u2019Assise d\u2019appello di Roma aveva confermato l\u2019assoluzione. Per Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, le sentenze di assoluzione sono divenute definitive nel novembre del 2024; relativamente a Franco, Marco e Anna Maria Mottola, l\u201911 marzo 2025 la Cassazione, in accoglimento del ricorso della Procura, ha annullato la sentenza di assoluzione, disponendo appunto un nuovo processo d\u2019appello.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-abruzzolive wp-block-embed-abruzzolive\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"mpesB7tFBD\"><a href=\"https:\/\/abruzzolive.it\/delitto-serena-mollicone-annullata-lassoluzione-dei-mottola-le-motivazioni-della-cassazione\/\">Delitto Serena Mollicone: annullata l\u2019assoluzione dei Mottola, le motivazioni della Cassazione<\/a><\/blockquote><iframe loading=\"lazy\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u201cDelitto Serena Mollicone: annullata l\u2019assoluzione dei Mottola, le motivazioni della Cassazione\u201d \u2014 AbruzzoLive\" src=\"https:\/\/abruzzolive.it\/delitto-serena-mollicone-annullata-lassoluzione-dei-mottola-le-motivazioni-della-cassazione\/embed\/#?secret=MvKU79yzZl#?secret=mpesB7tFBD\" data-secret=\"mpesB7tFBD\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roma. 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